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Post: Risarcimento dei lavoratori che hanno rifiutato di vaccinarsi contro il Covid 19

risarcimento per rifiuto vaccino

Risarcimento dei lavoratori che hanno rifiutato di vaccinarsi contro il Covid 19

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La recente decisione della Corte di Cassazione ha dettato i seguenti principi di diritto in base a i quali in presenza di determinate condizioni i lavoratori che si sono visti sospendere dal lavoro per il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anti covid 19 oggi possono vantare un diritto al risarcimento per le retribuzioni non corrisposte. I principi di diritto sono i seguenti:

“1) l’art. 4 del d.l. 1.4.2021 n. 44, nel testo originario, ha imposto l’obbligo vaccinale ai soli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 impegnati nelle strutture indicate nel comma 1 della disposizione e ne ha consentito la sospensione, in caso di rifiuto, subordinatamente alla dimostrazione dell’impossibilità di utilizzazione dell’operatore in mansioni non implicanti contatti interpersonali e rischio di diffusione del contagio;

2) lo stesso art. 4, nel testo riformulato dal d.l. 26 novembre 2021 n. 172, ha esteso l’obbligo vaccinale a tutti gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 1, a prescindere dalle mansioni espletate e dai luoghi di esercizio dell’attività e, a partire dal 15 dicembre 2021, l’art. 4 ter del d.l. n. 172/2021 ha imposto l’obbligo vaccinale anche ai dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle sopra indicate, purché impegnati a rendere la prestazione lavorativa nelle strutture sanitarie e socio sanitarie elencate nell’ art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992;

3) il dipendente sospeso dal servizio in assenza delle condizioni richieste dalla legge vigente ratione temporis ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse, a condizione che la prestazione lavorativa potesse essere dallo stesso legittimamente resa, sicché la successiva ricomprensione nella platea dei destinatari dell’obbligo di vaccinazione, rendendo illecita la prestazione medesima, esclude anche la risarcibilità del danno.”

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