La Corte di Cassazione intervenendo su di un di licenziamento di una lavoratrice che aveva rifiutato di trasferirsi essendo cargiver del proprio coniuge.
Il Tribunale prima e Corte di Appello poi hanno annullato il licenziamento.
La portata innovativa della decisione risiede nella fatto che la Cassazione ha recepito quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia UE e ha precisato che la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C-2000/78/CE, prevede che il divieto di discriminazione diretta non è limitato alle sole persone disabili.
Pertanto, se un datore di lavoro tratta un lavoratore non disabile, in modo sfavorevole rispetto al modo in cui è, è stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione simile, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale presta le cure di cui quest’ultimo ha bisogno, un tale trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato in tale direttiva. Invero, secondo la direttiva 2000/78/CE attuata con il d.lgs. 9.7.2003, n. 216, la condizione di handicap è compresa nell’elenco tassativo dei fattori vietati di discriminazione, ma non è declinata con esclusivo riferimento alla persona del lavoratore.
Ad avviso della Cassazione, la Corte di merito non ha tenuto conto di tali elementi e non ha verificato l’esistenza di una correlazione significativa fra il o fattore di rischio ed il licenziamento intimato alla lavoratrice, senza esaminare la fattispecie concreta in chiave di discriminazione diretta (o anche indiretta), non essendoci, nella motivazione alcun riferimento a tale nozione. Inoltre, il giudice del merito non ha considerato come assolto totalmente l’onere probatorio, incombente sulla datrice di lavoro, in ordine all’assolvimento dell’obbligo datoriale di ricollocare la lavoratrice in modo alternativo.

